Corso Preposti per la Sicurezza - Formazione Particolare Aggiuntiva
PREPOSTI
La formazione "particolare aggiuntiva" dei Preposti è prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e specificatamente normata, per contenuti e durata dei corsi, dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
La Legge 215/2021 ha introdotto alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008 che riguardano i compiti del preposto e la formazione del preposto alla sicurezza. Le novità connesse alla L. 215/2021 entreranno di fatto in vigore quando sarà pubblicato il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro che sostituirà l’Accordo del 21/12/11.
L'obbligo formativo ricade su tutti coloro che svolgono la funzione di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche di fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.
Il preposto deve frequentare:
- un corso di formazione generale: credito permanente (non soggetto ad aggiornamento)
- un corso di formazione specifica con monte ore minimo di durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda:
4 ore per la formazione specifica della aziende classificate a Rischio Basso
8 ore per la formazione specifica della aziende classificate a Rischio Medio
12 ore per la formazione specifica della aziende classificate a Rischio Alto
- un corso di “formazione particolare aggiuntiva” per preposti della durata di 8 ore.
Il percorso formativo del preposto deve prevedere almeno 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni.