Ordinanza regionale FVG – Misure di prevenzione del rischio da calore per i lavoratori

Desideriamo richiamare la Vostra attenzione sull' Ordinanza contingibile e urgente n. 1/2026/SAL della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, firmata il 15 giugno 2026 dal Presidente della Regione e dall'Assessore alla Salute e Protezione Civile, entrata in vigore il 16 giugno 2026 e valida fino al 15 settembre 2026.

Il provvedimento dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative all'aperto nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00 nei giorni e nelle aree in cui la piattaforma Worklimate segnali un livello di rischio "ALTO" per i lavoratori esposti al sole durante attività fisiche intense.

La mappa aggiornata del rischio è consultabile al seguente indirizzo: Worklimate Ordinanza Calore

L'ordinanza stabilisce inoltre che i datori di lavoro provvedano alla verifica quotidiana delle condizioni di rischio pubblicate sulla piattaforma Worklimate e adottino le necessarie misure organizzative e preventive per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Sono previste specifiche deroghe esclusivamente per le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblici servizi e i relativi appaltatori qualora gli interventi siano finalizzati alla pubblica utilità, alla protezione civile o alla salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano adottate adeguate misure di protezione dal rischio da calore.

L'ordinanza richiama inoltre il rispetto delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 19 giugno 2025 e recepite dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Per agevolare la riorganizzazione delle attività lavorative, il provvedimento autorizza, nei casi previsti, l'anticipo o il posticipo di un'ora delle lavorazioni all'aperto nei cantieri edili e affini nei giorni caratterizzati da rischio elevato.

Si ricorda che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice penale, fatti salvi eventuali ulteriori profili di responsabilità previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si riportano di seguito i riferimenti ai documenti ufficiali:

Ordinanza regionale: Ordinanza contingibile e urgente n. 1/2026/SAL  

Linee di indirizzo: Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori

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