Novità sulla Formazione Sicurezza: cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni

Desideriamo condividere con voi un riepilogo delle principali novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025, giorno in cui è entrato ufficialmente in vigore, sperando che questa sintesi possa aiutarvi a orientarvi tra i recenti aggiornamenti normativi.

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato un nuovo Accordo che sostituisce tutti quelli precedenti sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’obiettivo è semplificare e unificare tutte le regole in un unico documento.

Percorsi Formativi:

  • Tra le novità più rilevanti, l’Accordo introduce l’obbligo di formazione per tutti i Datori di Lavoro (che non ricoprano il ruolo di RSPP), finalizzata a fornire competenze giuridiche, organizzative e gestionali in materia di salute e sicurezza.

Tale percorso formativo dovrà essere completato entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.

Anche per i Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP cambiano i criteri: non si farà più riferimento esclusivamente al livello di rischio aziendale, ma il percorso formativo sarà articolato in un modulo comune e moduli specifici legati al macro-settore di appartenenza (es. agricoltura, costruzioni, chimico, pesca, ecc.).

Un’altra novità introdotta dall’Accordo è la riduzione della validità dell’aggiornamento per il Preposto, che passa da 5 a 2 anni.

Inoltre, l’Accordo amplia l’elenco delle attrezzature soggette a formazione obbligatoria, includendo anche Carriponte, Macchine raccogli-frutta, CMM (Caricatori per la Movimentazione di Materiali), in continuità con quanto previsto dall’ASR del 22/02/2012.

È stata infine formalmente inserita anche la formazione per gli addetti ai lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (i cosiddetti “spazi confinati”).

Modalità di erogazione:

I corsi di formazione potranno essere svolti in diverse modalità:

  • in presenza,
  • in videoconferenza sincrona (webinar),
  • in e-learning (asincrona),
  • in modalità blended (mista tra sincrona e asincrona).

Tuttavia, non tutte le modalità sono valide per ogni tipologia di corso: ad esempio, non sarà più consentita la formazione teorica a distanza per l’uso delle attrezzature (né in e-learning né in webinar).

Inoltre:

  • non sarà più possibile utilizzare smartphone per la fruizione dei corsi (sia e-learning che webinar);
  • ogni partecipante dovrà disporre di un dispositivo esclusivo, pertanto non è ammessa la condivisione di schermo tra più discenti.

Per consentire a imprese e operatori di adeguarsi alla nuova normativa, l’Accordo prevede un periodo transitorio della durata massima di dodici mesi,  per tutti ad eccezione di Carriponte, Macchine raccogli-frutta, CMM e Spazi Confinati, per le quali è prevista un’introduzione immediata.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il testo completo dell'Accordo al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/05/24/119/sg/pdf

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